|
Comitato promotore nazionale per le Primarie Proposta di regolamento per le Circoscrizioni Proporzionali |
|
www.perleprimarie.org
- info@perleprimarie.org Ai
Segretari dell’Unione c/o Piazza Santi Apostoli – Roma Al Prof. Romano Prodi, leader dell’Unione, candidato Premier dell’Unione e.p.c.
On. Vannino Chiti, L’Unione e.p.c.
Ai Movimenti e alle Associazioni con valenza Nazionale che sostengono
L’Unione Proposta
di regolamento delle primarie
per la selezione dei candidati nelle liste
circoscrizioni proporzionali della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica Premessa
La
premessa di questo regolamento è che si voti con la nuova legge
elettorale di tipo proporzionale. Le
Primarie si svolgono per tutte le liste elettorali che sostengono
l’Unione. Le
Primarie potranno comunque svolgersi anche per una singola lista che le
richiede. Art. 1
Elettorato attivo. Chi vota alle Primarie
1.
È elettore alle consultazioni Primarie ogni cittadino/a residente nella
circoscrizione elettorale interessata dalle elezioni legislative che
disponga dei requisiti per esercitare il diritto di elettorato attivo
previsto dalle norme vigenti e che: a)
presenti al momento del voto alle primarie la tessera elettorale
attestante la circoscrizione di appartenenza, unitamente ad un documento
di identità; b)
versi all’atto di esercizio del voto una quota di almeno 2 euro,
ai fini di coprire le spese finanziarie dell’elezione, di contribuire alla
campagna elettorale delle successive elezioni generali e per iniziative
politiche unitarie dell’Unione; c)
sottoscriva le Linee Guida del Programma dell’Unione o, se già
disponibile, il Programma dell’Unione. Art. 2 Elettorato
passivo. Chi si presenta alle Primarie
1.
Può candidarsi alle elezioni Primarie per la selezione dei candidati
nelle liste circoscrizionali ogni cittadino, residente da almeno un anno
nell’ambito elettorale interessato dall’elezione, che possieda i
requisiti per esercitare il diritto di elettorato passivo secondo le norme
vigenti, riferite all’elezione della Camera dei Deputati e che: a)
presenti la propria candidatura accompagnata da un minimo di 500 e
un massimo di 750 firme raccolte presso cittadini elettori della
circoscrizione; b)
stipuli pubblicamente un patto di lealtà nei confronti degli altri
candidati che si presentano alle elezioni Primarie, assicurando, qualora
sconfitto, il proprio sostegno ai candidati vincitori emersi attraverso le
elezioni. 2.
Le firme a sostegno di una candidatura devono essere autenticate da un
rappresentante istituzionale. 3.
La candidatura di ogni cittadino è giudicata ammissibile e resa pubblica
dal Comitato organizzatore regionale entro tre giorni feriali successivi a
quello della presentazione della candidatura. Art.
3 Convocazione delle
elezioni Primarie 1.
Si svolgono elezioni Primarie per selezionare la metà dei
candidati da inserire nelle liste circoscrizionali della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica.
2.
Si utilizzano le elezioni Primarie per la selezione congiunta dei
candidati deputati e dei candidati senatori. Spetterà al partito o ai
gruppi politici che compone/compongono la lista decidere, di concerto con
i candidati risultati vincitori alle primarie, in quale Camera (Camera dei
Deputati o Senato della Repubblica) presentare i candidati che hanno vinto
le elezioni Primarie, tenendo conto, anche, della diversa natura
dell’elettorato passivo nei due contesti elettorali.
3.
I candidati da collocare nelle posizioni dispari della lista
circoscrizionale da presentare alle elezioni legislative saranno
selezionati dalle forze politiche espressione della lista medesima, mentre
i candidati da collocare nelle posizioni pari vengono selezionati mediante
elezioni Primarie, così come prevsito dal presente regolamento. In ogni
caso le forze politiche nel comporre le proprie liste devono scegliere i
propri candidati al di fuori delle persone che hanno partecipato alle
Primarie.
4.
Le elezioni Primarie sono convocate dai partiti o gruppi politici
che compongono la lista e si dovranno svolgere non prima del 29 gennaio
2006 e non oltre il 12 febbraio 2006. Le firme a sostegno di una
candidatura parlamentare vanno presentate tassativamente entro il 16
gennaio 2006.
Art. 4 Espressione
e sistema di voto delle Primarie
Art.
5 Comitato
organizzatore nazionale 1.
Entro il 15 dicembre 2005 i partiti o gruppi politici che
compongono la lista dovranno istituire un Comitato organizzatore nazionale
delle elezioni Primarie ed assicurargli la responsabilità delle seguenti
funzioni: a)
controllo e supervisione dell’azione dei singoli comitati
organizzatori regionali; b)
nomina, entro il 20 dicembre 2005, dei componenti del Collegio dei
Garanti; c)
garanzia del rispetto delle norme di correttezza nello svolgimento
delle elezioni Primarie; Art.
6 Collegio dei garanti 2. Entro la data del 20 dicembre 2005 il Comitato organizzatore nazionale nomina un Collegio dei Garanti, composto da 9 persone dotate di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche. 3. Durante la prima riunione del Collegio, da svolgersi entro il 31 dicembre 2005, i suoi membri eleggeranno, con una maggioranza dei due terzi, il Presidente del Collegio stesso. 4. Il Collegio dei Garanti decide sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e nei Regolamenti di cui all’articolo 8, comma 1, e vigila sul corretto e imparziale svolgimento delle elezioni primarie in tutti gli ambiti in cui esse si svolgono. 5. Il Collegio dei Garanti, oltre a convalidare definitivamente le graduatorie elaborate dai Comitati organizzatori regionali, esamina e decide sugli eventuali ricorsi presentati contro le graduatorie di cui all’articolo 4, comma 3. 6. Il Collegio dei Garanti dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni. Art.
7 Comitato organizzatore
regionale 1. In ogni regione interessata dalle elezioni Primarie dovrà istituirsi entro il 23 dicembre 2005 un Comitato organizzatore regionale che assicuri un adeguato periodo di tempo per la presentazione delle candidature. 2. Detto Comitato è composto da sette membri, di cui tre espressione dei partiti che compongono la lista e quattro estratti a sorte, di cui due donne e due uomini, aventi diritto di voto nella circoscrizione che si sono dichiarati disponibili a svolgere tale servizio per la lista. 3. Il Comitato organizzatore regionale svolge le seguenti funzioni: a) valuta l’ammissibilità delle candidature in relazione ai requisiti previsti all’articolo 1; b) sovrintende all’organizzazione amministrativa e logistica delle Primarie nel proprio ambito elettorale di competenza; c) controlla la trasparenza della raccolta e dell’utilizzo dei fondi di finanziamento per le elezioni Primarie; d) si impegna a garantire un’elevata pubblicità sul territorio delle elezioni; e)
nomina dei componenti dell’Ufficio tecnico-amministrativo e, tra
questi, il Direttore, il Tesoriere e il Responsabile della comunicazione. Art.
8 Ufficio
tecnico-amministrativo regionale 1. L’Ufficio tecnico-amministrativo regionale cura l’attuazione del presente regolamento e lo svolgimento complessivo delle elezioni Primarie. Entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, così come previsto all’articolo 5, comma 1, lettera d, prepara i Regolamenti necessari a specificare le procedure operative per la gestione delle operazioni di voto e predispone gli strumenti informatici per l’eventuale svolgimento per via telematica della consultazione. Il Direttore è responsabile del coordinamento organizzativo delle attività di voto. Il Responsabile della comunicazione promuove e coordina le attività finalizzate a informare i cittadini e sollecitare la partecipazione al voto. Il Tesoriere è responsabile per la gestione finanziaria delle attività connesse con lo svolgimento delle elezioni primarie. L’Ufficio tecnico-amministrativo regionale può articolarsi a livello comunale. Art.
9 Garanzie
per la correttezza delle elezioni Primarie 1. Le garanzie principali devono riguardare: a) adeguata pubblicità delle Primarie, utilizzando anche i fondi residui delle precedenti Primarie nazionali: gli organizzatori delle consultazioni Primarie devono informare in modo efficace la cittadinanza al fine di stimolarne la partecipazione, come elettorato sia attivo che passivo. Ciò può essere realizzato attraverso i canali di informazione di proprietà delle forze politiche che formano la lista e attraverso tutti i mezzi di comunicazione. Le informazioni devono indicare dettagliatamente e con sufficiente anticipo: 1) la convocazione delle elezioni Primarie per i candidati da inserire nelle liste circoscrizionali; 2) la data di svolgimento delle elezioni Primarie; 3) le sedi e gli orari dove è possibile votare; 4) le candidature validamente presentate; 5) le modalità di voto alle elezioni. 2. La campagna elettorale dei candidati che si presentano alle Primarie: a) il Comitato organizzatore regionale, dopo aver stabilito un tetto massimo di spesa uguale per tutti i candidati, organizza a livello di singola circoscrizione, almeno due occasioni di confronto pubblico e assicura una quota minima di spazio per ogni candidato sui mezzi di comunicazione.
Art.
10 Luoghi e svolgimento
delle Primarie 1. Le elezioni Primarie devono svolgersi in luoghi accessibili e facilmente identificabili dai cittadini elettori. Al fine di stimolare la massima partecipazione dei cittadini i seggi sono istituiti sia presso le sedi dei partiti, gruppi o movimenti politici che compongono od appoggiano la lista, sia nelle sedi “istituzionali”. 2. Il Comitato di Garanzia assicura la segretezza del voto espresso dagli elettori durante le Primarie e che ogni elettore voti una sola volta (attraverso la registrazione personale fino al momento del voto, nel rispetto della vigente legge sulla “privacy”). Art.
11 Trattamento dei
dati 1. Il trattamento dei dati previsto dalla presente legge è svolto per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nel rispetto dei principi e dei livelli di tutela stabiliti dal predetto decreto legislativo. Comitato Promotore Nazionale per le Primarie c/o Circolo Alle Rive del Reno Via Riva di Reno, 77/a –
40121 Bologna info@perleprimarie.org Regolamento approvato dall’assemblea pubblica presso la foresteria
della Presidenza della Regione Toscana Firenze, 11 novembre
2005 Regolamento emendato dai promotori del CPNP c/o foresteria
dell’Auditorium del Consiglio della Regione Toscana Firenze, 2 dicembre 2005 Per sostenere questo regolamento invia il tuo nome, cognome ed indirizzo
alla mail: info@perleprimarie.org
o aderisci direttamente attraverso il sito www.perleprimarie.org Primi
firmatari: vedere sul sito nazionale Pasquino Gianfranco – Marco Valbruzzi - altri
|