Principi fondamentali per un regolamento delle primarie

    

 

Sull’onda delle primarie del 16 ottobre, L’Unione ritiene opportuno e positivo che si tengano elezioni primarie anche per la scelta di un certo numero di parlamentari.

 

Principi fondamentali per un regolamento delle primarie

per la selezione dei candidati nelle liste circoscrizioni proporzionali

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

 

PREMESSA

La premessa di questo regolamento è che le liste per le elezioni legislative saranno su base circoscrizionale sub-regionale/regionale e bloccate. Dunque, il problema consiste nel consentire agli elettori di contribuire in maniera efficace alla selezione di candidature che attraggano voti anche fuori del perimetro dei partiti. Questo problema può essere risolto promuovendo elezioni primarie a livello di singola regione. Verrano selezionati, utilizzando questo metodo, soltanto metà dei candidati da inserire nelle liste circoscrizionali/regionali, in maniera tale da lasciar spazio ai partiti per selezionare i propri uomini (e le proprie donne) e mobilitare i propri, rispettivi elettorati.

 

  • Possono candidarsi alle primarie tutti i cittadini residenti nella circoscrizione che raccolgono da 500 a 750 firme di altri cittadini ugualmente residenti nella circoscrizione. Le firme dovranno essere certificate da un rappresentante istituzionale come già avvenuto per le primarie dal candidato Premier de L’Unione.

  • Dette firme vanno raccolte entro il 21 dicembre 2005 e le elezioni primarie dovranno svolgersi entro e non oltre il 29 gennaio 2006.

  • Alle elezioni primarie possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei normali requisiti di voto e residenti nelle Regioni in cui si svolgono le primarie. All’atto del voto ogni elettore, oltre a versare un obolo di almeno 2 euro ai fini di coprire le spese finanziarie dell’elezione e contribuire alla campagna elettorale della sua lista alla successiva elezione generale, dovrà sottoscrivere un patto di lealtà nei confronti degli altri candidati e delle altre forze politiche collegate o coalizzate alla propria lista.

  • Si terranno elezioni primarie per la selezione congiunta dei candidati deputati e dei candidati senatori. Spetterà al partito o ai partiti che compone/compongono la lista decidere, di concerto con i candidati risultati vincitori alle primarie, in quale Camera (Camera dei Deputati o Senato della Repubblica) presentare i candidati vincenti alle primarie, tenendo conto, anche, della diversa natura dell’elettorato passivo nei due contesti elettorali.

  • I candidati da collocare nelle posizioni dispari delle liste saranno selezionati dalle forze politiche che compongono la lista medesima, mentre i candidati da collocare nelle posizioni pari vengono selezionati mediante elezioni primarie.

  • Ciascun elettore potrà votare per non più dei 2/3 dei candidati presenti alle elezioni primarie. Fanno eccezione i cittadini residenti nelle regioni Valle d’Aosta e Molise, i quali hanno a disposizione una sola preferenza.

  • Concluse le operazioni di scrutinio dei voti, i rispettivi Comitati Organizzatori regionali elaborano le graduatorie complessive dei candidati, formandole in ordine decrescente in relazione ai suffragi ottenuti. In base a tali graduatorie, entreranno in lista, seguendo l’ordine predisposto dal Comitato suddetto, tutti che quei candidati necessari a coprire la quota di posti spettante ai candidati scelti tramite elezione primaria.

  • Nel caso in cui un candidato risultato vincitore alle primarie decida di ritirarsi prima dello svolgimento dell’elezione legislativa, sarà sostiuito dal candidato che si situa nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria elaborata dal Comitato organizzatore regionale.

  • Nel caso in cui il numero di candidati vincitori delle elezioni primarie risulti essere inferiore rispetto alla quota complessiva spettante ai candidati da eleggere mediante elezione primaria, sarà di competenza dei partiti coprire, con i propri candidati, la quota mancante nella rosa dei candidati.

  • Le forze politiche e/o i gruppi che compongono la lista, e che si fanno promotori delle primarie, istituiscono un Comitato organizzatore nazionale delle primarie, nominandovi i propri rappresentanti. Tale Comitato provvederà ad organizzare le elezioni primarie e a nominare un Collegio dei Garanti che assicuri il regolare svolgimento delle primarie secondo le modalità previste da un apposito Regolamento. Inoltre, il Comitato organizzatore nazionale provvederà ad istituire, per ogni Regione, un Comitato organizzatore regionale, la cui funzione principale è quella di supervisionare e dirigere il procedimento di scrutinio dei voti nell’ambito elettorale di propria competenza.

 

 

 

 

Nota Finale

 

Le elezioni primarie devono svolgersi in luoghi accessibili e facilmente identificabili dai cittadini-elettori che intendano parteciparvi. Gli aspetti logistici dello svolgimento delle elezioni dovranno essere stabiliti secondo modalità da definire dal Regolamento da predisporre per ogni ambito elettorale. Per lo svolgimento delle consultazioni i Comitati organizzatori regionali ed il Collegio dei Garanti assicurano la segretezza e la registrazione del voto espresso dagli elettori alle elezioni primarie.

 

                                                                                                                       

                                                                                                                        Bologna, 1 novembre  2005

                                                                                                                                    GP - MV